Defunto in famiglia, quali debiti non si trasferiscono agli eredi legittimi e quali invece vanno estinti. Un momento già difficile può diventarlo ancora di più.
Quando perdiamo qualcuno la nostra vita inevitabilmente cambia, cambiano le abitudini he avevamo con quella persona, le telefonate le visite, cambiano i luoghi che frequentiamo perchè talvolta sono riconducibili alla nostra infanzia come la nostra casa di origini e questo succede maggiormente quando a morire è un nostro genitore. Purtroppo la perdita di una persona cara viene vissuta a qualsiasi età come una profonda ferita che va in parte sanata col tempo ed in parte non verrà sanata ai fino e in fondo.
Ma quando a intromettersi tra noi e il nostro dolore subentrano anche le dinamiche economiche e finanziarie, talvolta il lutto viene ancor più aggravato da possibili situazioni debitorie che riguardavano il nostro caro defunto. Ma quali sono i debito da dover estinguere e quali invece possono non essere pagati?
Defunto in famiglia, quali debiti non si trasferiscono agli eredi legittimi
Spesso pochi beni attivi possono essere di valore esiguo e non sufficienti a coprire le cifre che equivalgono ai debiti da pagare perciò si inizia a valutare se accettare o meno un’eredità. Esiste un’ampia categoria di debiti che sono di natura strettamente personale e perciò intrasmissibili ai successori: di conseguenza, i creditori, pubblici e privati, non potranno bussare alla porta degli eredi per pretenderne il pagamento. Ma quali sono? Per prima cosa la responsabilità per i debiti ereditari viene ripartita tra i coeredi, in base alle rispettive quote di eredità, ognuno di essi risponde soltanto di un terzo dei debiti tranne le imposte di successione dove l’Agenzia delle Entrate può pretendere il pagamento dell’intero importo da ciascun coerede.
Quali sono i debiti a cui sono soggetti gli eredi? Questi sono le imposte erariali o tributi locali (Irpef, Iva, tassa automobilistica, Imu, Tari, ecc.); rate di mutuo o di rimborso prestiti e finanziamenti; quote condominiali o canoni di locazione; spese per le forniture energetiche e idriche (gas, luce, acqua, ecc.); debiti accertati in sentenze di condanna al pagamento di somme; debiti derivanti da obbligazioni assunte e contratti stipulati; debiti di lavoro verso i propri dipendenti (anche domestici, come colf e badanti).
Quelli a cu non sono soggetti, invece, sono: sanzioni amministrative pecuniarie, comprese le multe per violazione alle norme di circolazione stradale, perché vige il principio della responsabilità personale del trasgressore; sanzioni penali di natura pecuniaria (multe e ammende); sanzioni tributarie (rimane fermo l’obbligo di pagamento del tributo base: perciò gli eredi dovranno chiedere all’Ente impositore o all’Agente di riscossione lo scorporo delle sanzioni); assegno di mantenimento o divorzile stabilito in favore dell’ex coniuge e dei figli (l’ex coniuge è tutelato con la pensione di reversibilità, e i figli con la quota di eredità loro spettante in quanto legittimari); gli alimenti che il defunto versava ai propri familiari in grave stato di bisogno; i debiti derivanti da giochi e scommesse; i debiti che erano già caduti in prescrizione al momento della morte del dante causa; le obbligazioni basate su particolari qualità e caratteristiche del defunto, come un contratto per lo svolgimento di prestazioni artistiche, artigiane o professionali.