Esonero Imu 16 dicembre, va applicato nella prima casa e non solo ma anche alle doppie abitazioni dei coniugi situate in Comuni diversi.
La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13/10/2022 che ha chiuso la vicenda inerente l’esonero dell’Imu che spetta sempre al possessore dell’immobile che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare. L’abitazione principale, è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
I Comuni devono riconoscere il rimborso ai coniugi con abitazioni nello stesso Comune o in Comuni diversi, oltre che relativamente agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi o sui quali è in corso un contenzioso. Non basterà, pertanto, la residenza anagrafica ma anche a dimora abituale, generalmente dimostrabile con i consumi dei servizi a rete e quindi con le bollette di luce, acqua e gas.
Esonero Imu 16 dicembre
Ma andiamo a vedere come il legislatore ha cambiato le carte per quel che concerne l’attribuzione della prima casa in termini di affitto, o meglio, se l’abitazione principale affittata parzialmente rimane esente dal pagamento della tassa Imu oppure no. In caso della locazione parziale dell’abitazione principale, se il contribuente conserva la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica, non vi sono ragioni perché la qualifica di abitazione principale non possa essere attribuita all’immobile.
Per quanto riguarda i fabbricati costruito dal 2022 destinati all’impresa costruttrice alla vendita , questi sono esenti dall’Imu, mentre per il 2020 e il 2021 hanno usufruito di un regime agevolato con aliquota ridotta all’1 per mille, che i comuni avrebbero potuto aumentare fino al 2,5 per mille o diminuire fino all’azzeramento, eccetto se i fabbricati non siano locati. Con l’entrata in vigore dell’Imu l’abitazione principale è l’unica unità immobiliare, anche in caso di unità immobiliari contigue, censite in catasto separatamente. Nel caso in questione non è oggettivamente possibile procedere alla fusione catastale delle due unità immobiliari in presenza di distinta titolarità.