Smart working 2023, occorre la notifica 5 giorni prima, una conferma del ministero pubblicata il giorno 23 dicembre 2022. Ecco le specifiche della stessa.
Per meglio comprendere di cosa parliamo è necessario chiarire cosa si 6
intende per smart working. La definizione di smart working, contenuta nella legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone).Arriva la conferma inerente la decorrenza per quel che concerne lo smart woring 2023.
A comunicarlo è stato il Ministero del Lavoro in questo dicembre 2022 e non sarà rivolta ai datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione e lo ha fatto con un comunicato del 26 agosto 2022, nel quale vi era la scadenza nei 5 giorni successivi all’inizio, assimilando la prestazione di lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro che deve avere la comunicazione entro 5 giorni dalla rispettiva decorrenza. Il termine decretato è quello dei 5 giorni decorrenti dall’inizio della prestazione di lavoro agile o dall’ultimo giorno del periodo comunicato in precedenza. Il termine è il primo giorno del 2023, il 1° gennaio. Le proroghe e gli accordi contenenti nella Faq non dovrebbe essere applicata agli accordi già stipulati e decorrenti dal 1° settembre scorso.
Smart working
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro e le agenzie di somministrazione, il termine per al comunicazione dello smart working è fissata per il 20 del mese successivo a quello della data di inizio dello stesso smart working. Se per tale avviene un proroga
Per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, invece, il termine di comunicazione è fissato al 20 del mese successivo a quello di inizio dello smart working, o in caso di proroga, della fine del periodo precedentemente comunicato per lo svolgimento del lavoro in smart.
Inoltre fino al 31 marzo 2023 è prorogato anche il regime di smart working per i lavoratori fragili, sia nel settore pubblico che in quello privato. Esclusi i genitori di figli sotto i 14 anni. E’ da tenere ben presente che il datore di lavoro deve assicurare la prestazione in modalità agile, come spiegato nella nota: “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.